09/01/2017 PREVIDENZA DEI COMMERCIALISTI, NEL 2017 SI CAMBIA
Per la previdenza dei commercialisti vi sono positive novità. Dal primo gennaio 2017 è in vigore il nuovo Regolamento unitario che introduce una serie d’importanti novità di natura assistenziale e previdenziale per i liberi professionisti iscritti alla Cassa di categoria Cnpadc (poco più di 65 mila lavoratori autonomi) (nella foto il presidente Walter Anedda). Le novità, in sintesi, riguardano la pensione (in aumento), l’assistenza in caso d’infortuni, la maternità, il sostegno economico agli orfani e il riscatto della laurea. Ritocchi che, in sostanza, rappresentano il portato di una scelta che si pone nel solco della decisione, assunta negli ultimi anni da parte della generalità delle Casse professionali (ognuna secondo le proprie declinazioni), di ampliare l’ambito di operatività e, con esso, il livello delle tutele assicurate ai propri iscritti.
Chi è obbligato a iscriversi. L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per i dottori commercialisti in possesso di due requisiti: sono iscritti all’Albo, sezione A, con abilitazione alla professione; hanno aperto la partita Iva con codice attività di Dottore commercialista e svolgono l’attività professionale in associazioni professionali o società tra professionisti (Stp). L’iscrizione alla Cassa deve avvenire entro sei mesi dalla maturazione di questi requisiti. L’iscrizione è invece facoltativa se il commercialista risulta iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, oppure riceve una pensione per altra attività professionale.
Cosa cambia. Il nuovo Regolamento unitario (prima vi erano diversi regolamenti che disciplinavano singolarmente la contribuzione, le prestazioni, i riscatti, ecc,), approvato definitivamente nei mesi scorsi, prevede una serie d’innovazioni che riguardano, come già detto, sia la previdenza che l’assistenza. Vediamole più da vicino:
1) per i neoiscritti con più di 35 anni è stato eliminato il contributo minimo soggettivo per i primi 3 anni;
2) è stato introdotto il sostegno economico in caso d’infortunio o malattia che comporta l’interruzione dell’attività professionale per un periodo superiore a 3 mesi;
3) innalzamento del tetto massimo del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi utili a pensione;
4) miglioramento della tutela della maternità, con erogazione di una mensilità extra alle lavoratrici madri;
5) corresponsione di un assegno per i figli minori di 26 anni degli iscritti deceduti;
6) ampliamento del periodo entro il quale deve essere versato l’onere per il riscatto del periodo di laurea in caso di opzione per il pagamento rateale (dalla metà al doppio dei mesi oggetto di riscatto);
7) revisione, in una logica di alleggerimento e gradualità, del sistema sanzionatorio per chi versa in ritardo.
Perché la riforma. La riforma prende le mosse dal costante perseguimento della “missione” istituzionale della Cassa, declinata attraverso il monitoraggio economico attuariale delle prestazioni erogate in rapporto alla contribuzione incassata, in modo da assicurare la previdenza obbligatoria di primo pilastro (le pensioni “classiche”), attraverso l’erogazione di prestazioni che, oltre ad essere “sostenibili” (ossia consentire alla Cassa il rispetto dell’obbligo di legge di assicurare l’equilibrio tra prestazioni erogate ed entrate contributive in un orizzonte temporale a cinquant’anni), devono essere anche “adeguate”, ossia in grado di rispettare il precetto costituzionale del diritto a una vita “dignitosa” del pensionato e dei suoi familiari.