28/03/2024 DDL 1632, LA POSIZIONE DELL'AIBA
Il ddl 1632, che punta a introdurre una legge quadro per la gestione delle emergenze naturali e la ricostruzione dopo le calamità, può rappresentare un passo avanti per arginare il vuoto normativo nella legislazione italiana. Tuttavia, il testo necessita di essere ulteriormente semplificato e razionalizzato, con un maggiore accento sulla prevenzione del rischio.
Lo ha affermato Flavio Sestilli, presidente dell'Aiba, in audizione alla commissione Ambiente della camera dei deputati sul ddl presentato dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.
Secondo Sestilli, l'Italia ha una “legislazione dell’emergenza” tra le più efficienti e moderne al mondo, in grado di permettere interventi rapidi ed efficienti in caso di catastrofe naturale.
Manca però una “legislazione della ricostruzione” uniforme. Se, per esempio, sono coinvolte più regioni, il rimpallo di competenze e di interventi richiede una media di sei anni prima di consolidarsi.
Troppo diversificata anche l'interpretazione della legislazione urbanistica; solo dai disastri naturali del Centro Italia del 2016, ha affermato Sestilli, si è iniziato a tener conto della realtà dei luoghi e della differenza delle situazioni.
Inoltre, manca sistematicità nel configurare le risorse finanziarie da mettere a disposizione di chi ne ha diritto.
La normativa per la gestione delle emergenze naturali e la ricostruzione post-calamità, per l'Aiba è comunque un ottimo inizio. In particolare, l'associazione ha apprezzato molto l’articolo 23, che ha introdotto una procedura di liquidazione che obbliga le compagnie assicurative a liquidare subito una percentuale del danno complessivo a beni, mobili e immobili che servono al riavvio dell’attività di impresa e alla ripresa rapida delle normali attività, comprese quelle produttive.
La misura, afferma l'Aiba, può anche aumentare il numero degli assicurati contro le catastrofi.
L'associazione suggerisce di andare ancora più oltre, introducendo un sistema di "premialità", aggiungendo per esempio la detraibilità fiscale, aliquote iva ridotte o condizioni migliorative di premi assicurativi o di condizioni contrattuali per tutti coloro che dimostreranno di essersi assicurati e, nello stesso tempo, di aver lavorato per la prevenzione (per esempio con strutture antisismiche, contenimenti per frane e allagamenti, sistemi di deflusso delle acque in eccesso, attività di prevenzione dell’inquinamento da fenomeno climatico).
“E’ di tutta evidenza l’esistenza nel nostro paese di un rischio concreto, grave e persistente di eventi climatici estremi che rende non ulteriormente procrastinabile l’avvio di programmi congiunti in cui gli operatori del settore assicurativo e il settore pubblico mettano in campo tutte le risorse possibili per assicurare la massima tutela a beni e persone”, ha affermato Sestilli. “Proprio per questo anche nel disegno di legge sarebbe utile valorizzare adeguatamente la componente di prevenzione del rischio”.